ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE - SEDE
E' costituita con sede in Via Dante Alighieri 37 - 24030 - Almenno San Bartolomeo (BG), un'Associazione che assume la denominazione di "Igray moy bayan" ai sensi dell'articolo 3 della Legge 266/91.
ARTICOLO 2 - SCOPI E FINALITA'
L'Associazione ha carattere volontario e democratico, non persegue come suo scopo istituzionale fini di lucro ed e' apartitica; si propone di promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura e la musica russa in tutte le sue forme, senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili. Per il conseguimento di
questi a.
b. c. d. e. f. g.
h. i.
fini, l'Associazione si propone di:
favorire e organizzare manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
promuovere e favorire la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali;
organizzare la partecipazione di gruppo alle manifestazioni musicali piu' significative ovunque se ne offra la possibilita';
curare la gestione di locali da adibire a sale da concerto, sale musica, sale ascolto e sale conferenza;
attivare iniziative musicali e culturali nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualita' della vita; offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati;
avviare ricerche di storia locale, promuovere musicisti del passato pubblicandone documenti originali e spartiti musicali, compiere studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi nell'ambito del territorio;
svolgere qualsiasi altra attivita' che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della musica e la cultura musicale;
curare direttamente e indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonche' di pubblicazioni periodiche e multimediali anche attraverso le moderne reti telematiche;
In via
commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
sussidiaria e non prevalente l'Associazione potra' svolgere anche attivita'
ARTICOLO 3 - SOCI
Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che per interesse culturale o per attivita' professionale o di studio, siano interessati all'attivita' dell'Associazione e che, avendone fatta richiesta, ne ottengano l'ammissione dal Consiglio Direttivo. Nessuna limitazione e' posta al numero dei soci, possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, senza limiti d'eta'. La partecipazione dei soci alla elaborazione ed alla gestione dei programmi e delle attivita' e' considerata prerogativa sostanziale e inalienabile di ciascun socio nonche' garanzia di democrazia.
I soci devono accettare in toto le norme statutarie dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota, il cui importo e' fissato dagli organi competenti ogni anno.
Il rapporto associativo e' unico per tutte le figure dei soci indipendentemente dal tipo. Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneita' della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati o partecipanti maggiori d'eta' hanno diritto di voto anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
a. dimissioni scritte indirizzate al Consiglio Direttivo;
b. mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito formale
da parte del Consiglio Direttivo;
c. allontanamento in seguito a gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e,
in caso di appello, dall'Assemblea che decide in via definitiva. In casi motivati, il Consiglio Direttivo potra' negare il rinnovo della tessera sociale. In ogni caso il socio radiato o espulso non ha diritto alla restituzione dei contributi versati.
ARTICOLO 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea Generale dei Soci e il Consiglio Direttivo. Gli organi restano in carica 6 (sei) anni ed i componenti sono rieleggibili. Le cariche e le attivita' svolte dai soci sono gratuite e non sono retribuite in alcun modo.
ARTICOLO 5 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L'Assemblea generale dei soci e' il massimo organo dell'Associazione. Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno 1 (una) volta l'anno. Puo' essere convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessita' oppure su richiesta motivata di almeno un quarto dei soci con diritto di voto. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente mediante avviso da spedire a tutti i soci e da pubblicare nell'albo della sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione specifica dell'ordine del giorno.
E' validamente costituita in prima convocazione se e' presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate.
L'Assemblea ordinaria dei soci:
a. discute ed approva il programma presentato dal Consiglio Direttivo sulle attivita' da svolgere;
b. discute ed approva i bilanci del Consiglio Direttivo sull'attivita' svolta;
c. elegge i membri del Consiglio Direttivo;
d. fissa gli indirizzi dell'attivita' dell'Associazione;
e. delibera ogni altro argomento e questione previsti dall'ordine del giorno.
Nelle assemblee ogni associato in regola con il pagamento della quota annuale ha diritto ad un voto indipendentemente dal valore o dal numero delle quote associative medesime.
L'assemblea straordinaria dei soci delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell'Associazione. Per la validita' dell'assemblea straordinaria valgono gli stessi criteri adottati per l'assemblea ordinaria.
ARTICOLO 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo e' composto da 3 (tre) membri scelti fra tutti i soci o categorie di soci, dura in carica 6 (sei) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Viene convocato dal Presidente almeno 1 (una) volta l'anno, nonche' ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. La seduta del Consiglio e' valida con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita' il voto del Presidente e' da considerarsi prevalente. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale. Elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; saranno rimborsate le sole spese vive incontrate nell'espletamento dell'incarico.
ARTICOLO 7 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
a. Elegge nel proprio ambito il Presidente;
b. elabora il programma delle attivita' dell'Associazione da sottoporre al parere ed
all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
c. amministra il fondo sociale;
d. delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
e. convoca l'Assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una
relazione dell'attivita' svolta;
f. stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di associazione;
g. delibera sulla ammissione od esclusione dei soci.
ARTICOLO 8 - IL PRESIDENTE
Il Presidente resta in carica 6 (sei) anni ed e' rieleggibile. Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo, nonche' le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci ed ha la firma sociale. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vice Presidente. Il Presidente puo' essere revocato dal Consiglio Direttivo se viene meno ai doveri inerenti alle proprie funzioni. Il provvedimento e' adottato a maggioranza qualificata di due terzi del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 9 - RIMBORSI SPESE
Per i soci che intendono praticare attivita' musicale e concertistica in nome dell'Associazione o per conto di essa, o si impegnano a prestare la loro opera a fini educativi e promozionali nell'ambito dell'oggetto sociale, possono essere previsti rimborsi spese, gettoni di presenza e borse di studio, assegnati dal Consiglio Direttivo o, per delega dello stesso, dal Presidente.
Il patrimonio dell'Associazione e' costituito:
a. dai contributi ordinari e straordinari (quote associative e contributi annuali) dovuti dagli associati in relazione alle deliberazioni dell'assemblea ed in conseguenza delle previsioni statutarie;
b. dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
c. da eventuali contribuzioni straordinarie, provenienti anche da non soci;
d. da tutto quant'altro, ancorche' qui non espressamente specificato, entri nella
disponibilita' dell'Associazione.
L'Associazione puo' acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, nonche' ricevere donazioni, eredita' e legati, previa autorizzazione o salvo ratifica delle autorita' competenti ove occorra. L'Associazione potra' accettare sponsorizzazioni e finanziamenti, da garantire nella maniera piu' idonea, tendenti ad ottenere le risorse finanziarie essenziali per il raggiungimento degli scopi e dei fini prefissati. Gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalita' istituzionali.
La quota sociale e' intrasmissibile e non rivalutabile. E' ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta. E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonche' di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ARTICOLO 11 - ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale convoca l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio sociale. I bilanci e i rendiconti verranno pubblicati nell'albo dell'Associazione per 10 (dieci) giorni consecutivi prima dell'assemblea convocata per l'approvazione. Ciascun socio puo' richiedere in qualsiasi momento copia del bilancio o del rendiconto approvato.
ARTICOLO 12 - SCIOGLIMENTO
La decisione di scioglimento dell'Associazione potra' essere presa dalla maggioranza di almeno tre quinti dei soci presenti ad una apposita Assemblea Straordinaria dei soci, che sara' valida se avra' la partecipazione di almeno il cinquantuno per cento dei soci.
La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalita' analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilita'.
ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non compreso nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.